Fondi comuni: depoosito dei titoli

Deposito titoli

Deposito titoli

Dopo aver scelto il fondo su cui investire ci si rivolge ad una banca collocatrice per la sottoscrizione e spesso tali banche chiedono di affrontare spese accessorie del tutto inutili; non c’è nessuna legge che lo imponga (banca d’Italia 1997- circolare) e quindi non siete obbligati a farlo.

L’intestazione del rapporto

La sottoscrizione può avvenire anche con più firme di altre persone ed è consigliabile farlo (basta avere una persona di cui vi fidiate) perché in caso di impossibilità il cointestatario può comunque operare per voi sia il riscatto che lo Switch; in caso di dossier titoli l’operazione può avvenire lo stesso a patto che anche il conto corrente sia cointestato a firme disgiunte. Il certificato di possesso delle quote è al portatore e al momento della sottoscrizione si può, volendo, scegliere certificati fisici delle sole quote sottoscritte (al portatore o nominali). Tale certificato può essere  spedito al risparmiatore o alla banca con, però, il rischio e le spese a carico dello stesso.

Il diritto di recesso

Nel caso cambiate idea e decideste di recedere, la legge vi viene incontro; infatti i contratti stipulati a domicilio hanno 5 giorni di tempo per recedere inviando un telegramma al venditore senza l’obbligo di sostenere altre spese. Tale diritto è applicato sull’offerta fuori sede di fondi comuni (effettuata da Sim, sgr, promotori e Sicav). Non viene applicata, invece, se la sottoscrizione è fatta nelle sedi, primarie e secondarie, delle Sicav, delle sgr e delle Sim in quanto la legge prevede che la sottoscrizione sia stata mediata adeguatamente.

La sicurezza dei fondi

Il denaro che il risparmiatore versa nel fondo non fa parte del patrimonio della società che gestisce garantendo, quindi, in caso di prolemi finanziari del gestore, la salvaguardia dei risparmiatori. Inoltre a chi gestisce è vietato utilizzare il denaro versato dal risparmiatore. La maggior parte delle sgr sono controllate da banche solide ed i titoli acquistati vengono custoditi dalla banca stessa. Sia le Sicav che le sgr vengono autorizzate ad operare dal ministero del tesoro ed inoltre subiscono una doppia vigilanza (Consob e Banca d’Italia). Il personale di queste attività devono avere un alto grado professionale così come i soggetti che partecipano al capitale di tali società. La contabilità ed il bilancio  devono essere certificati da aziende indipendenti però iscritte in un albo apposito.