Strumeti finanziari: i diritti d'opzione delle azioni e delle obbligazioni

Diritti di opzione

Esso è il diritto dell’azionista o obbligazionista convertibile che può essere esercitato nel momento in cui la società decide di aumentare il proprio capitale o emettere nuove obbligazioni. Entrambi possono scegliere una tra le seguenti opzioni: sottoscrivere l’aumento o l’emissione, non fare assolutamente niente o infine vendere tale diritto. Questa diritto è riferito ad ogni singola azione e al potere del risparmiatore di decidere di esprimere il proprio parere. Questa legge fa in modo che il diritto si manifesti “fisicamente”, la cedola. Questi pezzettini di carta formano il mantello e ogni qualvolta l’investitore decide di far valere questo diritto (opzione) è chiamato a staccare dall’azione la cedola; solitamente ogni azione contiene sul retro 50 cedole. Queste cedole (ed i relativi diritti) possono essere vendute o comprate ma nell’arco massimo di 30 giorni dal momento della scadenza per poter aderire all’aumento del capitale questo diritto decade  e le cedole vengono distrutte. Nelle società quotate e per altri titoli dove non vi è materialità, il diritto viene salvaguardato dalla registrazione: tutte le procedure per vendere, acquistare etc… seguono le regole del tipo di titolo. Partendo dal fatto che ogni azione può vantare il diritto di opzione questo non vuol dire che ogni cedola-diritto ha il potere di sottoscrivere una nuova azione. Questo potere può essere dato solo dall’assemblea  straordinaria che decide l’aumento di capitale. Il diritto di opzione viene trattato solamente nel nuovo mercato e sull’MTA a seconda di  dove l’azione è collocata.